AUTOCERTIFICAZIONE QUANDO LA STORICA NON E’INTESTATA AL POSSESSORE.Per iscrivere veicoli al Registro Storico o per pratiche burocratiche è necessario che il veicolo sia intestato al possessore del veicolo. . Qualora il possessore non intestatario abbia idonei documenti per dimostrare la proprietà (atto di vendita o procura o eredità) è necessario che sottoscriva una “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art.47 DPRn.445del 28/12/00). In tale documento in carta libera autenticato dal comune di residenza il possessore deve riportare i dati del veicolo dichiarando di essere proprietario non intestatario.Ministero Finanze: non valide le (vecchie) esenzioni per le ventennali.Con circolare N.V/11/736/96 la Direzione Centrale per gli affari giuridici del Ministero delle Finanze precisa che in base all’art.3 comma 155 della legge n.549Il beneficio dell’esenzione delle tasse automobilistiche a favore dei veicoli storici iscritti all’ASI e Registri Storici è valido solo per veicoli costruiti da oltre 30 anni. Pertanto i veicoli storici aventi un vetustà inferiore ai 30 anni debbono corrispondere le tasse automobilistiche anche nel caso in cui in precedenza sia stata ad essi riconosciuta l’agevolazione fiscale. All’ACI sarà inviato l’elenco dei veicoli nei cui confronti è venuta meno ’agevolazione fiscale. Per tali veicoli dovranno essere corrisposti anche gli arretrati con mora dei bolli non pagati.N.D.R. Restano in ogni caso valide le agevolazioni previste dalle normative regionali successive alla legge 549.Si precisa inoltre che il decreto legge 269/03 stabilisce che non possono essere richieste tasse evase dopo il terzo anno (in pratica al quarto anno). Pertanto va respinta una richiesta di pagamento relativa ai bolli evasi salvo che la notificazione sia avvenuta prima dell’uscita del decreto legge.AUTO STORICHE RIFIUTI SPECIALI DA DEMOLIRE. Il nuovo decreto legge 149/2006 a salvaguardia dell’ambiente annulla la possibilità di conservare anche su area privata le vetture cancellate al PRA. Le stesse dovranno essere obbligatoriamente smantellate dai demolitori ufficiali all’atto della cancellazione.Non ci sarà quindi più la possibilità di conservare le auto in attesa che raggiungano l’eta per diventare storiche ne trattenerle per utilizzarne i ricambi.AUTOCARRI STORICI FUORI LEGGE Poiché l’art.63 della legge 342/2000 esclude i veicoli adibiti ad uso professionale dai benefici del bollo è necessario per ottenere l’agevolazione fiscale e l’iscrizione storica richiedere il cambio d’uso (da trasporto cose a uso speciale collezionistico) dichiarando che il veicolo non viene usato a scopo professionale. Tale modifica comporta l’azzeramento della portata e del numero di posti (per gli autobus). ARENATA LA LEGGE MAGNALBO’: (PASSA AL SENATO MA NON ALLA CAMERA). La commissione trasporti del Senato ha approvato il DDL 2575 relativo alle nuove normative per i veicoli storici.Per essere operativa la legge dovrà però essere approvata dalla camera (si presume nel 2007 con la nuova legislatura).Queste le principali agevolazioni previste nella nuova legge :A) Revisione ogni 4 anni senza obbligo prova dei gas di scarico.B) Passaggio di proprietà a 50 euro per le storicheC) Saranno storici tutti i veicoli con almeno 25 anni.(con deroga per le ventennali certificate).D) Grazie ad una apposita targa H rilasciata da enti certificatori ci sarà la possibilità di circolare liberamente al di fuori dei centri storici.IMPORTANTE MODIFICA ALL’ART. 60 del Codice della strada. La Commissione lavori pubblici nella 459a seduta del 18 maggio 2005 ha modificato l’art. 60 cds precisando: “ sono veicoli di interesse storico tutti i veicoli con trentanni di vetustà calcolati dall’anno di costruzione . Sono veicoli di particolare interesse storico e collezionistico quelli iscritti nei registri tenuti dalle associazioni di amatori di veicoli storici ovvero dall’automobil club d’Italia per i quali il periodo di vetustà è ridotto a vent’anni dalla data di costruzione.CORTE COSTiTUZIONALE E TASSA DI POSSESSO. Recenti sentenze della Corte Costituzionale hanno dichiarato illeggittime le deliberazioni assunte dalle regioni in materia di tasse automobilistiche. Ai sensi dell’art. 19 della costituzione il bollo non può essere considerato un tributo proprio della regione essendo attribuito ma non istituito dalle regioni che hanno la sola facoltà di variare l’entità del tributo in misura massima del 10% rispetto a quanto stabilisce la legge nazionale. In pratica viene disconosciuta l’esenzione fiscale dei veicoli al di sotto dei 30 anni iscritti nei Registri ASI, Fiat, Lancia e Alfa Romeo e le maggiori tasse richieste da alcuni regioni per le storiche (Toscana ad esempio).REVISIONE ANNUALE PER VEICOLI ATIPICI ASI. . L’ART.60 COMMA 4 CDS (MODIFICATO DALLA LEGGE 214 DEL 1/8/2003) sancisce che i motoveicoli ed autoveicoli di interesse storico iscritti nei registri Asi, Fiat, Lancia , Alfa Romeo ed FMI possono circolare esclusivamente in occasione di apposite manifestazioni o raduni previa autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio della motorizzazione (art.60 comma 2 cds). Detti veicoli (ATIPICI) per potere circolare su strada debbono essere in regola con gli obblighi di revisione annuale (art.80 comma 4 e 60 comma 1 cds).LUCI E CINTURE DI SICUREZZA PER LE AUTOSTORICHE. La legge 151 del 27/6/2003 interpretativa del nuovo codice della strada e la successiva circolare B 53 2000 stabilisce che non vi è obbligatorietà di montaggio delle cinture di sicurezza per le autovetture della categoria M1 immatricolate prima del 15 giugno 1976. I veicoli storici (definiti dall’art. 60 cds) sono inoltre esentati dall’obbligo dell’uso delle luci anabbaglianti su autostrada e strade statali ove previste.LEGGE ART.63 COMMA 2 LEGGE 342/2000.Sono esenti dalla tassa di possesso tutti i veicoli ultratrentennali che non circolano. I veicoli che circolano debbono pagare una tassa di circolazione forfettaria di euro 30 per le auto e 20 per le moto.Per tali veicoli è prevista anche un trapasso a costo ridotto per l’imposta di trascrizione.Per i veicoli ultraventennali valgono le normative regionali purche non in contrasto con la legge nazionale.Reimmatricolazione veicoli storici La circolare 4437/M360 della direzione generale della motorizzazione ha precisato che la reiscrizione al PRA dei veicoli storici radiati d’ufficio in possesso di targhe e documenti di circolazione e possibile senza reimmatricolazione previo pagamento di 3 anni di tasse arretrate maggiorate del 50%. Mancando la carta di circolazione va allegata copia dell’estratto cronologico.rilasciato dal PRA.Per i veicoli sprovvisti di targhe è necessaria la reimmatricolazione con targhe moderne allegando la certificazione delle caratteristiche tecniche della casa costruttrice. Va inoltre allegata fattura di acquisto comprovante la proprietà . Mancando la proprietà è necessario fare denuncia di ritrovamento presso il comune che dopo 1 anno (se nessuno reclama la proprietà) rilascierà l’atto di aggiudicazione.